Cass., Sez. I civ., ordinanza 10775 del 17/04/2019 (Pres. Valitutti, Rel. Parise)
Mentre la disciplina codicistica individua espressamente la madre quale litisconsorte necessario, dal lato passivo, nell’azione di disconoscimento di paternità, manca una corrispondente e specifica norma per l’azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in relazione alla posizione soggettiva del genitore il cui riconoscimento non sia oggetto del contendere.
Il riconoscimento del figlio naturale dà luogo ad un rapporto nel quale il genitore che per primo abbia operato il riconoscimento riveste un ruolo rilevante, in quanto al medesimo compete, ai sensi dell’art. 250 c.c., di esprimere il consenso al successivo riconoscimento da parte dell’altro genitore. Tale potere è corollario della maternità o della paternità e comporta che il genitore che per primo ha riconosciuto il minore sia litisconsorte necessario con quest’ultimo nell’eventuale azione ai sensi dell’art. 250, quarto comma, c.c. promossa dall’altro genitore per ottenere la sentenza sostitutiva del consenso del primo.
Conseguentemente e coerentemente deve ritenersi che il medesimo diritto sussista anche nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 263 c.c. che, peraltro, è assimilabile sotto molteplici aspetti a quello di disconoscimento di paternità, non essendovi motivo alcuno di differenziare la tutela, e di conseguenza la platea dei contraddittori necessari, nei casi di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.